IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
                               Art. 1.

  Dal  1  gennaio 1948 fino a tutto il 31 dicembre 1948 sono a carico
dello  Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati per conto
della  Commissione  pontificia  di  assistenza  e  destinati  ad enti
assistenziali   o   alle  popolazioni  bisognose  relativamente  alle
sottoindicate materie:
    a) trasporti viveri per le cucine economiche, i refettori e mense
popolari  (esclusi  i  ristoranti popolari gia' ammessi a provvidenze
speciali   statali)   che   funzioneranno  in  tutti  i  centri  piu'
importanti;
    b)  trasporti  di  generi  alimentari  ceduti  gratuitamente alla
popolazione bisognosa italiana;
    c)  trasporti viveri e materiale per le colonie diurne, continue,
festive, case del fanciullo, ecc.;
    d) trasporti viveri e materiale per le colonie estive 1948.